L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 30 luglio 2012, ha approvato il disegno di legge n. 900 - Norme stralciate dal titolo «Norme di modifica alla gestione integrata dei rifiuti», pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il successivo 2 agosto 2012. Le disposizioni che si riportano danno adito a censura di costituzionalita' per le seguenti motivazioni. Innanzitutto le norme contenute nell'art. 1, comma 6 lett. b), punto 3 e lett. e) che apportano entrambe modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 9 del 2010 e successive modificazioni e integrazioni appaiono censurabili sotto il profilo della violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione in quanto introducono discipline tra loro incompatibili. Infatti la prima disposizione prevede che gli attuali consorzi e societa' d'ambito continuino ad esercitare il servizio fino al momento della trasmissione del piano d'ambito dalle istituendo societa' consortili all'assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilita', comunque fino al 31 dicembre 2012, data in cui si estinguono. La seconda norma invece dispone che, una volta costituite le societa' consortili e fino a quando non verra' aggiudicato il servizio al gestore unico ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 9/2010, gli stessi consorzi e societa' d'ambito, in qualita' di «soggetti gia' deputati, a qualunque titolo, alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti o comunque nella stessa coinvolti, debbano continuare ad assicurare alle medesime condizioni l'integrale e regolare prosecuzione delle attivita'». E' di tutta evidenza che soggetti «ope legis» estinti alla data del 31 dicembre 2012 non potranno mantenere la capacita' giuridica con conseguente impossibilita' per gli stessi di porre in essere qualsiasi attivita' giuridicamente rilevante quale ad esempio la stipula di contratti e la fatturazione dei servizi resi. Censurabile parimenti per violazione dell'art. 97, nonche' dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione e' altresi' la previsione del punto 2 della lett. b) del medesimo comma 6. Con la disposta integrazione del dettato normativo dell'art. 19 della prima menzionata legge regionale n. 9 del 2010, come modificato dall'art. 11, comma 64 della legge regionale n. 26 del 2012, viene infatti autorizzato il Dipartimento regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilita' ad anticipare risorse finanziarie anche ai consorzi e alle societa' d'ambito in liquidazione, per far fronte ai propri debiti o anticipazioni concessi a seguito di istanza corredata da un piano finanziario di rimborso approvato dal consorzio o dalla societa' d'ambito ed asseverato dai comuni soci, a valere sui trasferimenti erogati dalla Regione in favore di questi ultimi ai sensi dell'art. 76 della l.r. n. 2/2002 o con eventuali altre assegnazioni di competenza degli enti locali. La disposizione non prevede pero' ne' l'ammontare complessivo delle anticipazioni autorizzabili dal competente Dipartimento regionale, ne' tanto meno le risorse finanziarie con cui farvi fronte e dare copertura ai nuovi maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Non appare inoltre idonea per fare ritenere la disposizione «de qua» compatibile con l'articolo 81, quarto comma della Costituzione, la circostanza che la stessa integra il dettato normativo del prima cennato comma 2-bis dell'articolo 19 l.r. n. 9/2010 il cui primo capoverso autorizza il Dipartimento regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilita' ad anticipare le risorse finanziarie a valere sulle disponibilita' di cui all'U.P.B. 5.2.1.3.99 cap. 243311 e 7.3.1.3.2 cap. 191304. Il legislatore infatti, in difformita' a quanto piu' volte affermato da codesta Corte, non ha provveduto, prima di disporre la nuova spesa, ad accertare l'eventuale esistenza di risorse disponibili nelle dotazioni dei capitoli in questione, gia' destinati ad interventi disposti da precedenti norme e, conseguentemente, a stornare i fondi non impegnati per la nuova finalita'. Va altresi', per inciso, rilevato che il nomenclatore del capitolo 191304 «Fondo di rotazione in favore delle societa' degli ambiti territoriali ottimali destinato a garantire la copertura delle spese inerenti la gestione integrata dei rifiuti nei casi di temporanee difficolta' finanziarie» riporta fra le leggi che autorizzano la spesa, in aggiunta all'articolo 21 della l.r. n. 19/2005, anche l'articolo 61 della l.r. n. 6/2009, l'articolo 45 della l.r. n. 11/2010 e l'articolo 3 della l.r. n. 7/2011, leggi queste che, ad eccezione della prima, non dispongono l'erogazione di anticipazioni o finanziamenti alle societa' degli ambiti territoriali ottimali ne', tanto meno, indicano le risorse con cui farvi fronte. La disposizione censurata, quindi, anche in relazione a quanto rilevato dalla Corte dei conti in sede di parifica del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2011 (all. 1) potrebbe celare l'intento di regolarizzare «ex post» erogazioni di anticipazioni a soggetti non ammessi al beneficio in questione dalla vigente normativa. Poiche' l'estensione della disciplina delle anticipazioni, originariamente ristretta ai soli Comuni ed Enti locali, potrebbe non essere sostenuta da interessi di preminente importanza generale legislativamente rilevanti (sul punto sent. C.C. n. 94 del 1995) si richiede lo scrutinio di costituzionalita' di codesta eccellentissima Corte sulla disposizione «de qua» anche sotto il profilo della violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione. Anche la norma contenuta nella lett. d) del comma 6 si ritiene debba essere sottoposta al vaglio di codesta Corte per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione. Viene infatti disposta, a seguito della modifica introdotta al comma 8 dell'art. 19 della l.r. n. 9/2010, che tutto il personale di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo sia assunto all'esito della procedura di costituzione delle S.R.R. e della trasmissione delle rispettive dotazioni organiche senza attendere l'approvazione delle stesse con decreto dell'assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilita'. Preliminarmente si prospetta la violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione giacche' la disposizione in oggetto appare «ictu oculi» incompatibile con la norma contenuta nel vigente art. 7, comma 9 della l.r. n. 9/2010 in base alla quale la mancata definizione del procedimento di approvazione della dotazione organica da parte dell'Assessore impedisce alle S.R.R. di ricorrere «a qualsiasi assunzione» oltre che all'instaurazione di qualsiasi rapporto di consulenza, collaborazione o incarico esterno, nonche' di rapporti di lavoro disciplinati dal d.legs. n. 276/2003. Non appare invero comprensibile come le S.R.R. possano assumere il personale in base alla adozione della propria dotazione organica quando poi alle stesse e' impedito di procedere a «qualsiasi assunzione» prima della conclusione del procedimento di approvazione di quest'ultima. Inoltre dall'applicazione della norma potrebbe derivare una generale ed automatica assunzione di dipendenti a qualsiasi titolo di persone giuridiche di diritto privato nell'organico di un soggetto pubblico «id est» l'istituenda S.R.R., senza il previo espletamento di alcuna procedura selettiva. La disposizione in questione costituisce una deroga al principio del concorso pubblico al quale devono conformarsi per consolidata giurisprudenza di codesta Corte le procedure di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni. Dalla disposta integrazione del cennato comma 8 non risulta infatti possibile distinguere modalita' e procedure d'assunzioni diverse a seconda che si tratti del personale addetto gia' in servizio presso le societa' o i consorzi d'ambito e proveniente dai comuni, dalle province o dalla regione (di cui al comma 6) o di quello indicato dal comma 7 proveniente, oltre che dalle societa' e dai consorzi d'ambito, anche dalle societa' a parziale partecipazione pubblica a qualsiasi titolo in servizio alla data del 31 dicembre 2009. Secondo i chiarimenti forniti ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 488/1969, alle due categorie di personale in questione appartengono rispettivamente n. 3.289 e 7.890 unita'. Il prospettato mancato ricorso alla forma generale ed ordinaria di reclutamento del personale non trova, ad avviso dello scrivente, nella specie alcuna peculiare e straordinaria ragione giustificatrice (che non risulta nel testo della legge e neppure appare ricavabile «aliunde» dagli atti parlamentari) ed appare costituire piuttosto un indebito privilegio per i soggetti che ne possono beneficiare, censurabile per violazione degli articoli 3,51 e 97 della Costituzione. L'art. 3, che si trascrive, da' adito a censura per violazione dell'art. 97: Art. 3. - Istituzione di S.R.R. mediante trasformazione di precedenti ATO 1. All'articolo 7 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente: «11-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19, il consorzio o la societa' d'ambito, ove il territorio del nuovo ambito territoriale individuato ai sensi dell'articolo 5 coincida esattamente con quello del precedente, puo', previa revoca della liquidazione, procedere alla trasformazione in S.R.R., a condizione che nell'ambito sia in funzione da almeno due anni un patrimonio impiantistico destinato al servizio della raccolta differenziata». La norma infatti prevede la possibile trasformazione di societa' d'ambito o consorzi, previa revoca delle procedure di liquidazione in corso, in S.R.R. senza tuttavia disciplinare gli aspetti finanziari dei relativi rapporti attivi e passivi e il finanziamento della spesa per l'estinzione delle passivita' pregresse. In proposito secondo consolidata giurisprudenza di codesta eccellentissima Corte (ex plurimis cent. n. 364/2010) non puo' ritenersi conforme al principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione la totale omissione da parte del legislatore di ogni e qualsiasi disciplina al riguardo. Tale omissione invero e' «foriera di incertezza che si puo' tradurre in cattivo esercizio delle funzioni affidate alla cura della pubblica amministrazione» e rende irragionevole la disciplina adottata. Siffatta conclusione e' supportata dalle numerose sentenze di codesta Corte (n. 364 e n. 116 del 2007, n. 437 del 2005 e n. 89 del 2000) in cui e' stata precisamente affermata l'obbligatorieta', nel trasferimento di compiti da un soggetto pubblico ad un altro, della scelta di tenere indenne l'ente subentrante dalle passivita' maturate nella gestione di quello sostituito, soppresso o trasformato come nel caso in ispecie, al fine di attuare il principio fondamentale secondo cui le strutture pubbliche destinatarie di interventi di riforma (come le S.R.R. nella fattispecie) devono iniziare ad operare completamente libere dai pesi delle passate gestioni (sentenza n. 437 del 2005). L'art. 4, che si trascrive, da' adito a censura per violazione degli articoli 97 e 81, quarto comma della Costituzione: Art. 4. - Norme per la concessione di garanzie per anticipazione sui crediti nei confronti dei consorzi e delle societa' d'ambito 1. Con riguardo ai debiti dei consorzi e delle societa' d'ambito maturati fino al 31 dicembre 2012 nei confronti dei terzi creditori, sulla base dei debiti accertati ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, e dei commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, introdotti dall'articolo 11, comma 64 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, l'Irfis - Fin Sicilia S.p.A. e' autorizzata a rilasciare garanzie fideiussorie a copertura dei rischi derivanti dalle anticipazioni su crediti concessi dalle banche, per i servizi resi dalle societa' d'ambito e dai consorzi d'ambito fino a tutto il 31 dicembre 2012 nonche' alla concessione di contributi in conto interessi, per le operazioni di cessione di crediti effettuate dalle banche, comprese le societa' di factoring e di leasing. 2. Le modalita' di concessione delle agevolazione di cui al comma 1 sono fissate con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia di concerto con l'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilita', da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Il regime di aiuti cui al presente articolo e' attuato in conformita' al regolamento CE 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 28 dicembre 2006, serie L 379. 4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo e' stipulata una convenzione tra l'Irfis - Fin Siclia S.p.A. ed il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti. 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, come individuate dal comma 2-bis dell'articolo 19 della legge regionale n. 9/2010 e successive modifiche ed integrazioni. Esso infatti autorizza l'IRFIS - Fin Sicilia S.p.A., societa' a partecipazione regionale, a rilasciare garanzie fideiussorie senza specificazione alcuna sulla natura ed i limiti delle stesse, non solo riguardo ai debiti dei consorzi e delle societa' d'ambito sinora accertati ma anche su quelli che matureranno in futuro sino al 31 dicembre 2012, nei confronti di terzi creditori per le anticipazioni su crediti che a questi ultimi siano stati concessi dalle banche. La disposizione inoltre prevede la concessione di contributi in conto interessi per le operazioni di cessione di crediti effettuate da banche e societa' di factoring e di leasing senza determinare l'ammontare delle spese autorizzate. La laconicita' del tenore letterale della norma in questione e l'assenza di un qualsivoglia limite o criterio di determinazione degli oneri derivantine non solo per l'erogazione dei contributi ma, principalmente, per l'assolvimento della garanzia prestata rende questa non conforme agli articoli 81e 97 della Costituzione non essendo sufficiente, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di copertura degli oneri previsti il mero riferimento ad autorizzazioni di spesa gia' esistenti nel bilancio regionale ma destinati a finalita' diverse. «La riduzione o l'utilizzo di precedenti autorizzazioni di spesa deve infatti essere sempre espressa ed analiticamente quantificata in quanto idonea a compensare esattamente gli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa» come ribadito da codesta eccellentissima Corte nella sentenza n. 115 del 2012.